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Procedure concorsuali, no fallimento con domanda di concordato preventivo

Procedure concorsuali: non va dichiarato fallimento se pende una domanda di concordato preventivo

Cassazione SS. UU.  Civili 15 maggio 2015, n. 9935.

Le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla dibattuta questione della possibilità di dichiarare il fallimento di una società per la quale sia pendente una domanda di concordato preventivo. Smentendo il precedente orientamento che non escludeva tale eventualità, le Sezioni Unite hanno affermato che, fino a che la domanda di concordato non è stata esaurita, il fallimento non può essere dichiarato, tranne nei casi previsti esplicitamente dalla legge – e cioè nei casi in cui la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l’ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all’esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato.  La pendenza della domanda concordataria non rende improcedibile la procedura prefallimentare, né ne impone la sospensione, ma impedisce soltanto la dichiarazione del fallimento sino a che non si sia verificato un degli eventi di cui sopra. Ciò è in linea con la funzione del concordato, che è volto a prevenire laddove possibile il fallimento della società: è coerente con ciò la soluzione per cui il fallimento può essere dichiarato solo una volta che la procedura concordataria abbia avuto, per svariati motivi, un esito negativo. Le Sezioni Unite hanno inoltre statuito che fra le due procedure vi è un rapporto di continenza, in quanto sono entrambe finalizzate a regolare, con modalità fra loro incompatibili, lo stesso stato di crisi. Per tale motivo le due procedure dovranno essere riunite, come stabilito per le ipotesi in cui più procedimenti siano relativi ad una stessa causa.